Art. 48
(Definizione)
1. Sono stabilimenti balneari le strutture turistiche a uso pubblico gestite in regime di concessione, poste sulla riva del mare, di fiumi o di laghi, attrezzate prevalentemente per la balneazione.
2. Gli stabilimenti balneari possono essere dotati di impianti e attrezzature per cure elioterapiche e termali, nonché di impianti e attrezzature sportive e di ricreazione.
3. Tutti gli stabilimenti balneari del Friuli Venezia Giulia garantiscono il servizio wi-fi gratuito.