Art. 42
(Pubblicità dei prezzi e servizi offerti)
1. È fatto obbligo agli esercenti strutture ricettive turistiche di esporre nel luogo di ricevimento degli ospiti, in maniera visibile al pubblico, i prezzi base praticati nell'anno in corso segnalando la possibilità della loro variazione e di mettere a disposizione nelle camere e nelle unità abitative una scheda di sintesi delle attrezzature e dei servizi forniti nella struttura medesima, conforme al modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo.
1 bis. È fatto obbligo agli esercenti strutture ricettive turistiche e a coloro che intendono locare per finalità turistiche ai sensi dell'articolo 47 bis, di rappresentare chiaramente in ogni forma di pubblicità e comunicazione rivolta all'utente finale, comprensive degli annunci on line e della distribuzione mediante cataloghi, il numero di stelle, il tipo o la categoria cui la struttura o l'alloggio appartengono, in conformità alle disposizioni contenute negli allegati alla presente legge e senza citazione dei punteggi in base ai quali la classificazione, per stelle, tipo o categoria, è attribuita.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 7, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 46, comma 3, L. R. 6/2019