Art. 41
(Obblighi di comunicazione degli ospiti)
1. Coloro che esercitano attività ricettive hanno l'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate con le modalità previste dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.
2. Per finalità statistiche di monitoraggio delle presenze italiane e straniere sul territorio, gli esercenti di strutture ricettive turistiche comunicano i dati giornalieri degli arrivi e delle presenze mediante il servizio telematico WEB TUR.