Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2024
Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.
Art. 34
(Periodo di apertura)
1. I rifugi alpini e i rifugi escursionistici sono aperti almeno dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno.