Art. 31
(Campeggi mobili)
1. Non sono soggetti alle disposizioni del presente capo i campeggi mobili, costituiti da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili, organizzati per un periodo di tempo non superiore a venti giorni non prorogabili, da enti e associazioni senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali.
2. L'apertura di campeggi mobili è soggetta a SCIA nel rispetto delle norme esistenti a tutela dell'ambiente e di quelle riguardanti la pubblica sicurezza.