1.
Il titolare di un'agenzia di viaggio e turismo:
b) qualora non possieda i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, nomina un direttore tecnico;
c) individua una denominazione, ditta o ragione sociale tale da non ingenerare confusione nel consumatore e non coincidere con la denominazione di comuni o regioni italiane.
c bis) aderisce a un fondo di garanzia a tutela del turista contro i rischi di insolvenza ai sensi dell'articolo 47, comma 3, e dell'articolo 49 del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).