Art. 5
(Gestione dei centri di elaborazione dati)
1. Al fine di garantire la gestione efficiente e lo sviluppo omogeneo del Sistema informativo integrato regionale (SIIR), di cui alla
legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), nonché assicurare la continuità dei servizi erogati dai centri di elaborazione dati provinciali (CED), a decorrere dall'1 aprile 2017 la Regione subentra nella gestione dei centri medesimi e nei rapporti giuridici attivi e passivi connessi.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 sono altresì trasferiti alla Regione, senza oneri a carico di quest'ultima, i beni mobili e immobili e le risorse umane, strumentali e finanziarie connesse all'esercizio dell'attività dei CED. Le suddette risorse sono assegnate alla struttura regionale competente in materia di sistemi informativi.
3. I centri di elaborazione dati continuano a operare anche a favore delle Province fino al loro definitivo superamento.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 7, L. R. 25/2016