Art. 32
(Disposizioni transitorie)
1. Ai procedimenti amministrativi, in corso all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme previgenti.
2. Ai procedimenti sanzionatori, in corso all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti solo se pił favorevoli al soggetto sanzionato.
3. Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dalla presente legge continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti in vigore.