Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.
Art. 35
1. Il Presidente della Delegazione trattante pubblica di Comparto avvia l'attività negoziale sulla base delle direttive.
3. Il contratto collettivo di Comparto è corredato da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri, nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, e può prevedere apposite clausole per prorogare l'efficacia temporale del contratto.
4. La Regione, entro dieci giorni lavorativi dall'adozione della deliberazione di autorizzazione alla stipula dell'ipotesi di accordo, trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti - Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La designazione degli esperti, finalizzata a fornire alla Corte dei conti elementi istruttori e valutazioni, è operata dalla Regione prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti medesima.
5. Qualora l'esito della certificazione sia positivo, il Presidente della Delegazione sottoscrive definitivamente il contratto collettivo di Comparto.
6. Qualora la certificazione della Corte dei conti non sia positiva le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo; il Presidente della Delegazione provvede alla riapertura delle trattative e alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi, si riapre la procedura di certificazione. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali, l'ipotesi di accordo può essere sottoscritta definitivamente, ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera r), L. R. 26/2018