Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.
Art. 18
2. I Comuni e le UTI provvedono alla definizione della contrattazione collettiva decentrata integrativa secondo la disciplina di cui all'articolo 37.
3. La concreta attivazione dei singoli procedimenti gestionali è disposta, ove necessario, mediante regolamenti adottati dalla Regione, sentito il CAL.
Note:
1 La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 12/2018
3 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera k), numero 1), L. R. 26/2018
4 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera k), numero 2), L. R. 26/2018
5 Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera k), numero 3), L. R. 26/2018
6 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9 Comma 1 bis sostituito da art. 42, comma 1, L. R. 8/2022