Art. 30
(Ordinamento professionale)
1. I dipendenti del Comparto unico, con esclusione dei dirigenti, sono inquadrati in almeno tre distinte categorie definite, anche relativamente all'articolazione in posizioni economiche, dalla contrattazione collettiva di Comparto. Sono, altresì, definiti in sede contrattuale i profili professionali all'interno delle categorie. Restano confermate, salve diverse determinazioni in sede contrattuale, le Aree della Polizia locale e del Corpo forestale regionale. Nella medesima sede contrattuale può, altresì, essere introdotta, anche in relazione al mutato contesto organizzativo conseguente alla riforma degli enti locali, un'area quadri.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.