Legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme urgenti in materia di cultura e sport.
Art. 4
 (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 16/2014)
Art. 7
 (Proroga per la realizzazione e il completamento del programma di interventi diretti a valorizzare e diffondere l'uso della lingua slovena)
1. Con riferimento al programma di interventi di cui all'articolo 6, commi da 73 a 75, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono riconosciute le spese sostenute dalla data di entrata in vigore della medesima legge per interventi che possono essere anche realizzati e completati entro il 30 giugno dell'anno 2017. Le spese dovranno essere rendicontate entro il 31 luglio 2017.
Art. 9
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 64/1980)
1.
Il terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 1980, n. 64 (Norme di coordinamento tra le Regioni interessate al funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete), è abrogato.

Art. 10
 (Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 18/2006)
1.
Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), è abrogato.

Art. 15
 (Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 23/2015)
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 23/2015, le Commissioni valutative ivi previste possono essere costituite anche dagli esperti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e bis), della legge regionale 16/2014 che, pur designati dal Consiglio regionale, non siano stati ancora nominati come componenti della Commissione regionale per la cultura di cui al medesimo articolo 6 della legge regionale 16/2014.
Art. 16
 (Convenzione con la Fondazione Roberto Capucci)
1. Al fine di ricollegare alla Regione il prestigio e i connessi vantaggi derivanti dall'ospitare un patrimonio dichiarato di interesse storico particolarmente importante per lo studio della moda e di tutte le forme d'arte a essa collegate, l'Amministrazione regionale, per il tramite dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, è autorizzata a ospitare presso alcuni locali di Villa Manin di Passariano di Codroipo la sede della Fondazione Roberto Capucci di Roma, mettendo a disposizione a titolo gratuito spazi adeguati e utenze per l'Archivio storico della Fondazione contenente abiti, abiti-scultura, disegni, fotografie, documenti audio e video.
4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 fanno carico al bilancio annuale di ERPAC.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
2 Parole soppresse al comma 3 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 12/2017
Art. 17
 (Conferme di contributi per impianti sportivi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Forni Avoltri il contributo concesso sulla base del "Bando per il finanziamento per l'anno 2015 di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1720 del 4 settembre 2015, ancorché i lavori oggetto del contributo medesimo non siano stati ultimati nel termine perentorio previsto dal bando suindicato.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Forni Avoltri presenta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo concesso; il Servizio conferma il contributo e fissa il nuovo termine perentorio di fine lavori.
3. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate esigenze funzionali che avevano portato alla concessione all'Opera Villaggio del Fanciullo di Opicina, ai sensi della legge regionale 8/2003, del contributo decennale costante di 45.850 euro annui per i lavori di "Potenziamento e qualificazione di impianti sportivi situati nel comprensorio di via Conconello 16 a Opicina", è autorizzata a convertire le rate maturate di detto contributo, in deroga alle prescrizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 8/2003 vigente al momento della concessione, in un finanziamento in conto capitale a favore del medesimo ente per la realizzazione di nuovi interventi di "Riqualificazione e adeguamento Palestra CSI e Spogliatoio".
5. Ai sensi del comma 4 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a convertire il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.
6. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Trieste il contributo ventennale costante di 206.597,80 euro concesso nell'anno 2011 ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), per la realizzazione dei lavori di costruzione di un impianto sportivo polifunzionale nel rione di San Giovanni (TS), ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini di ultimazione dei lavori fissati ai sensi dell'articolo 4, comma 38 e seguenti, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali).
7. Per le finalità di cui al comma 6 il Comune di Trieste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva apposita istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata di un nuovo cronoprogramma dell'intervento.
8. Ai sensi del comma 7 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare nuovi termini di ultimazione dei lavori e rendicontazione del contributo.
12. Il mancato rispetto dei termini perentori fissati ai sensi del comma 11 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, eventualmente maggiorato degli interessi a norma di legge.
13. Il procedimento di cui al comma 9 si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data della presentazione della domanda di cui al comma 10, con l'adozione del decreto di fissazione dei nuovi termini.
Note:
1 Parole sostituite al comma 9 da art. 7, comma 10, lettera a), L. R. 37/2017
2 Parole sostituite al comma 10 da art. 7, comma 10, lettera b), L. R. 37/2017
3 Parole sostituite al comma 9 da art. 7, comma 9, lettera a), L. R. 25/2018
4 Parole sostituite al comma 10 da art. 7, comma 9, lettera b), L. R. 25/2018
5 Parole sostituite al comma 9 da art. 6, comma 7, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6 Parole sostituite al comma 10 da art. 6, comma 7, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 18
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 14/2016)
1.
Dopo il comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 14/2016 sono inseriti i seguenti:

Art. 20
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1 bis, della legge regionale 18/2006 è autorizzata la spesa di 33.755 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di 33.755 euro per l'anno 2016 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
3. Per le finalità previste dall'articolo 6, commi 66, 67 e 68, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.