Legge regionale 14 ottobre 2016 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO GEOLOGICO

Art. 3

(Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali)

1. È istituito il Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali (CaRGeo) presso la struttura regionale competente in materia di geologia, che ne cura la tenuta.

2. Il CaRGeo è costituito dalle seguenti distinte sezioni:

a) catasto informatico dei geositi;

b) catasto informatico dei geoparchi regionali;

c) elenco speciale dei geositi di particolare rilevanza.

3. In ciascuna sezione del CaRGeo sono indicati i dati identificativi, la perimetrazione dei geositi e dei geoparchi regionali e ogni altro dato indicato nel regolamento di cui all'articolo 6.

4. La struttura regionale competente in materia di geologia approva in conformità ai criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 6:

a) i dati identificativi, comprese eventuali antiche denominazioni toponomastiche, e le perimetrazioni dei geositi e dei geoparchi regionali;

b) la documentazione necessaria per la valorizzazione e la gestione dei geositi o dei geoparchi regionali.

5. La ricognizione e la perimetrazione dei geositi e dei geoparchi regionali sono effettuate sulla base di approfondimenti tecnico-scientifici relativi alle aree caratterizzate dalla presenza di valenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paleontologiche, mineralogiche e pedologiche.

6. Nell'elenco speciale dei geositi di particolare rilevanza di cui al comma 2, lettera c), sono individuati geositi specifici per valenza e interesse per la comprensione della storia e dell'evoluzione della Terra al fine di assicurarne la tutela e la valorizzazione.

7. Gli enti territoriali, gli enti parco, gli istituti di ricerca, gli ordini professionali di competenza e le associazioni attive in materia ambientale possono proporre alla Regione geositi e geoparchi regionali da inserire nel CaRGeo.

8. Gli elenchi dei geositi e dei geoparchi regionali inseriti nelle sezioni di cui al comma 2 e i relativi aggiornamenti sono approvati dalla struttura regionale competente in materia di geologia, con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione e sono trasmessi ai Comuni interessati che provvedono a darne pubblicità nelle forme idonee.

9. I dati del CaRGeo costituiscono strato informativo del Sistema Informativo Territoriale geologico (SITGeo).

Art. 4

(Disposizioni per la tutela dei geositi)

1. L'accesso ai geositi è libero, fatti salvi i diritti dei proprietari e dei terzi, nonché eventuali divieti o limitazioni previsti da disposizioni più restrittive.

2. Per le finalità di cui alla presente legge è vietato:

a) distruggere, danneggiare, deteriorare o deturpare i geositi;

b) alterare il regime idrico con l'effettuazione di scavi, sbancamenti e colmamenti nei geositi di particolare rilevanza di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c);

c) alterare la morfologia del terreno nei geositi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c);

d) asportare e modificare gli elementi caratterizzanti il geosito.

3. Nei geositi non è consentito:

a) realizzare nuove cave;

b) realizzare impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti o varianti sostanziali degli impianti esistenti;

c) utilizzare fanghi di depurazione in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura).

4. L'autorità competente può autorizzare, previo parere della struttura regionale competente in materia di geologia, deroghe alle disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), e di cui al comma 3, per la realizzazione di interventi di interesse collettivo. A tal fine il soggetto proponente presenta alla struttura regionale competente in materia di geologia il progetto dell'intervento corredato di una relazione geologica illustrativa dell'impatto sul geosito.

(1)

5. La struttura regionale competente in materia di geologia emana i provvedimenti diretti a evitare la distruzione, il danneggiamento, il deterioramento e il deturpamento dei geositi, nonché ulteriori specifiche forme di tutela per i geositi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), e caratterizzati da particolari necessità di salvaguardia.

Note:

Parole soppresse al comma 4 da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019

Art. 5

(Disposizioni per la gestione dei geositi e dei geoparchi regionali)

1. La Regione provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione dei geositi.

2. Qualora i geositi ricadano all'interno di aree naturali protette spetta agli enti gestori di tali aree la loro valorizzazione e gestione in conformità ai criteri per la valorizzazione di geositi e geoparchi regionali indicati nel regolamento di cui all'articolo 6.

3. La struttura regionale competente in materia di geologia approva il progetto di valorizzazione e gestione di geositi o di geoparchi regionali presentato, sulla base della documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, dagli enti di cui al comma 2 e da altri soggetti gestori.

4. Alla gestione di ogni geoparco regionale partecipa un laureato in geoscienze.

5. Qualora il territorio del geoparco ricada in aree naturali protette ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), o in siti della rete Natura 2000, alle sedute del Comitato tecnico scientifico per le aree protette di cui all'articolo 8 della medesima legge regionale 42/1996 partecipa, a titolo consultivo, un laureato in geoscienze.

Art. 5 bis

(Rete funzionale alla geodiversità)

(1)

1. È istituita presso la struttura regionale di cui all'articolo 3, comma 1, la Rete funzionale alla geodiversità per la valorizzazione del patrimonio geologico e della geodiversità nelle aree geomorfologicamente omogenee.

2. La Rete funzionale alla geodiversità è formata da soggetti pubblici promotori delle attività di cui al comma 1 che rappresentano gli Enti locali attraverso accordi d'intesa stipulati tra le parti.

3. I soggetti pubblici promotori delle attività di cui al comma 1 operano in sinergia con la struttura regionale competente in materia di geologia, ai fini dell'attuazione di interventi per la promozione del patrimonio geologico regionale previsti dall'articolo 18.

4. Gli elenchi delle aree geomorfologicamente omogenee e dei relativi soggetti promotori sono approvati con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di geologia, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione e sono trasmessi ai Comuni interessati che provvedono a darne pubblicità nelle forme idonee.

Note:

Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019

Art. 6

(Regolamento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico)

1. Con regolamento regionale, approvato previo parere della Commissione consiliare competente, in esecuzione del presente capo e in conformità ai criteri del Repertorio nazionale dei geositi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell’UNESCO Global Geoparks (UGG), sono disciplinati i criteri inerenti:

a) i contenuti e le modalità di gestione del CaRGeo di cui all'articolo 3;

b) l'individuazione dei geositi e dei geoparchi regionali ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4;

c) l'inserimento dei geositi nell'elenco speciale dei geositi di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c);

d) la valorizzazione e la gestione di geositi e di geoparchi regionali e i criteri cui va uniformata la relativa documentazione di cui all'articolo 3, comma 4.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019