Legge regionale 14 ottobre 2016 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito delle proprie competenze, assicura la conservazione e la valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico regionale, delle forre, delle aree carsiche e dei relativi acquiferi nel rispetto dei principi e delle disposizioni statali e comunitarie in materia e, in particolare, della raccomandazione Rec (2004) 3, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 5 maggio 2004, sulla conservazione del patrimonio geologico e delle aree di speciale interesse geologico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

a) riconosce il pubblico interesse alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico regionale per la rilevanza dei valori ambientali, scientifici, culturali, economici e paesaggistici che esso presenta;

b) riconosce la specificità delle aree carsiche, nonché il valore strategico e il pubblico interesse alla tutela degli acquiferi carsici;

c) istituisce e aggiorna il catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali e il catasto speleologico regionale;

d) promuove attività di studio, ricerca e monitoraggio del patrimonio geologico e speleologico anche per verificare l'impatto dell'antropizzazione sull'ambiente naturale;

e) promuove la divulgazione e la fruizione pubblica compatibile con la conservazione del bene e l'utilizzo didattico e turistico dei luoghi di interesse geologico e speleologico;

f) promuove la formazione tecnica e culturale degli speleologi nell'ambito delle organizzazioni non professionali.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) geodiversità: la varietà o la specificità delle caratteristiche geologiche del territorio, comprensive delle rocce e dei depositi, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico, mineralogico e pedologico;

b) patrimonio geologico: i luoghi, i geositi e le singolarità geologiche ove sono conservate importanti testimonianze della storia e dell'evoluzione della Terra e della sua geodiversità;

c) geosito altresì detto emergenza o eccellenza o particolarità geologica, geomorfologica, idrogeologica, paleontologica, mineralogica e pedologica: sito, area o territorio, sia epigeo che ipogeo, con caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paleontologiche, mineralogiche e pedologiche di intrinseco interesse e importanza per la comprensione della storia e dell'evoluzione della Terra;

d) geoparco: territorio dai confini ben definiti che possiede un patrimonio geologico particolare e una strategia di sviluppo sostenibile;

e) patrimonio speleologico: l'insieme delle grotte che caratterizzano i sistemi carsici, nonché, unicamente ai fini applicativi della presente legge, le cavità artificiali;

f) area carsica: zona formata da rocce carsificabili, solubili, nelle quali l'idrografia di superficie è limitata e il sottosuolo è caratterizzato da sistemi carsici; le aree carsiche sono caratterizzate in superficie da forme quali depressioni chiuse, doline, campi solcati, valli cieche, inghiottitoi e zone sorgentifere;

g) forma carsica: morfologia epigea o ipogea dovuta a carsismo;

h) sistema carsico: complesso di forme carsiche ipogee ed epigee organicamente e funzionalmente collegate tra loro e parzialmente o totalmente occupate dall'acqua;

i) grotta: cavità carsica sotterranea di origine naturale, chiusa parzialmente o totalmente, di dimensioni accessibili all'uomo con sviluppo lineare superiore a 5 metri;

j) acquifero carsico: serbatoio idrico sotterraneo sviluppato in ammassi rocciosi dotati di permeabilità per fessurazione, fratturazione e carsismo caratterizzato da una zona di trasferimento verticale, non satura, e da una zona di trasferimento orizzontale satura o parzialmente satura;

k) cavità artificiale: ambiente sotterraneo, creato dall'uomo, di particolare valore storico, archeologico, geominerario o d'interesse naturalistico;

l) grotta turistica e cavità turistica: cavità naturale o artificiale gestita per finalità turistiche, dotata di accesso controllato, con predisposti al suo interno sentieri naturali o artificiali dotati di tutti gli apprestamenti e impianti tecnici fissi necessari a garantire la sicurezza dei visitatori secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

m) forra: gola stretta e profonda incassata nella roccia, dalle pareti subverticali o verticali, incisa da un torrente come risultato di un'azione erosiva-corrosiva, interessata da attività di tipo esplorativo e turistico-ricreativo;

n) speleologia e attività derivate: complesso delle attività di individuazione, esplorazione, studio, documentazione e divulgazione didattica dei fenomeni naturali e culturali osservabili nelle grotte, nelle aree carsiche ove esse si sviluppano, nonché, ai fini applicativi della presente legge, nelle cavità artificiali.

(1)

Note:

Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019