Legge regionale 14 ottobre 2016 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.

Art. 9

(Catasto speleologico regionale)

1. È istituito il Catasto speleologico regionale (CSR) presso la struttura regionale competente individuata dal regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), che ne cura la tenuta.

2. Il CSR è costituito dalle seguenti distinte sezioni:

a) elenco delle grotte;

b) elenco delle cavità artificiali;

c) elenco delle grotte turistiche e delle cavità turistiche.

3. Per le finalità della presente legge è istituita una sezione separata del CSR nella quale sono iscritte le forre.

4. In ciascuna sezione del CSR sono indicati i dati identificativi catastali, topografici, toponomastici e metrici dei beni di cui al comma 2, oltre ai dati eventualmente disponibili di tipo geologico, speleologico, morfologico, faunistico, vegetazionale, archeologico, di fruizione, di tutela e ogni altro dato utile indicato con il regolamento regionale. I dati contenuti nel Catasto regionale delle grotte di cui all'articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 (Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia), sono inseriti nella sezione di cui al comma 2, lettera a).

5. L'elenco delle grotte di cui al comma 2, lettera a), è costituito da sottosezioni che ne evidenziano l'interesse geologico, idrogeologico, paleontologico, biologico, archeologico, etnografico, storico-culturale e paesaggistico.

6. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 e i relativi aggiornamenti sono approvati dalla struttura regionale di cui al comma 1, con provvedimento da pubblicarsi sul sito istituzionale dedicato della Regione.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 6 da art. 4, comma 2, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.