Legge regionale 14 ottobre 2016 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.

Art. 6

(Regolamento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico)

1. Con regolamento regionale, approvato previo parere della Commissione consiliare competente, in esecuzione del presente capo e in conformità ai criteri del Repertorio nazionale dei geositi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell’UNESCO Global Geoparks (UGG), sono disciplinati i criteri inerenti:

a) i contenuti e le modalità di gestione del CaRGeo di cui all'articolo 3;

b) l'individuazione dei geositi e dei geoparchi regionali ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4;

c) l'inserimento dei geositi nell'elenco speciale dei geositi di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c);

d) la valorizzazione e la gestione di geositi e di geoparchi regionali e i criteri cui va uniformata la relativa documentazione di cui all'articolo 3, comma 4.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019