Legge regionale 14 ottobre 2016 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.

Art. 5

(Disposizioni per la gestione dei geositi e dei geoparchi regionali)

1. La Regione provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione dei geositi.

2. Qualora i geositi ricadano all'interno di aree naturali protette spetta agli enti gestori di tali aree la loro valorizzazione e gestione in conformità ai criteri per la valorizzazione di geositi e geoparchi regionali indicati nel regolamento di cui all'articolo 6.

3. La struttura regionale competente in materia di geologia approva il progetto di valorizzazione e gestione di geositi o di geoparchi regionali presentato, sulla base della documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, dagli enti di cui al comma 2 e da altri soggetti gestori.

4. Alla gestione di ogni geoparco regionale partecipa un laureato in geoscienze.

5. Qualora il territorio del geoparco ricada in aree naturali protette ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), o in siti della rete Natura 2000, alle sedute del Comitato tecnico scientifico per le aree protette di cui all'articolo 8 della medesima legge regionale 42/1996 partecipa, a titolo consultivo, un laureato in geoscienze.