Legge regionale 14 ottobre 2016 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.

Art. 15

(Regolamento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle forre)

1. Con regolamento regionale, approvato previo parere della Commissione consiliare competente, in esecuzione del presente capo, sono disciplinati:

a) organizzazione, contenuti, modalità di gestione e aggiornamento del CSR di cui all'articolo 9;

b) ulteriori dati identificativi dei beni inseriti nel CSR, in attuazione dell'articolo 9, comma 4;

c) ulteriori sottosezioni delle grotte in attuazione dell'articolo 9, comma 5;

d) criteri e modalità per effettuare tracciamenti delle acque all'interno delle grotte per motivi di studio in attuazione dell'articolo 10, comma 2, lettera d), e per la raccolta di idonee campionature per motivi di studio in attuazione dell'articolo 10, comma 4;

e) criteri e modalità per la chiusura degli ingressi delle grotte e per l'accesso alle grotte chiuse in attuazione dell'articolo 11, comma 6;

f) apertura di nuove grotte turistiche, nonché criteri e parametri per l'elaborazione dei progetti di fruizione delle grotte turistiche compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile in attuazione dell'articolo 11, commi 7 e 8;

g) criteri e modalità per la realizzazione di percorsi permanenti in grotte non turistiche in attuazione dell'articolo 11, comma 9.