Legge regionale 14 ottobre 2016 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.

Art. 10

(Disposizioni per la tutela del patrimonio speleologico e delle forre)

1. L'accesso al patrimonio speleologico è libero, fatti salvi i diritti dei proprietari e dei terzi ed eventuali divieti o limitazioni previsti da disposizioni più restrittive.

2. Per le finalità di cui alla presente legge all'interno delle grotte è vietato:

a) distruggere, occludere e danneggiare le forme carsiche o alterarne permanentemente la morfologia;

b) abbandonare rifiuti e scaricare reflui di qualsiasi natura ai sensi del decreto legislativo 152/2006;

c) provocare alterazioni ambientali permanenti e, in particolare, alterare il regime idrico o compromettere la funzionalità dell'ecosistema;

d) effettuare tracciamenti delle acque, fatti salvi i casi relativi alle attività di studio preventivamente comunicate alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, fermi restando eventuali ulteriori adempimenti previsti;

e) asportare concrezioni; è fatta salva la raccolta per documentati motivi di studio preventivamente comunicati alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1;

f) asportare reperti paleontologici, paletnologici o archeologici ai sensi del titolo II della parte quarta del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137).

3. Per le finalità della presente legge nelle forre si applicano i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

4. I divieti di cui al comma 2 non si applicano alle alterazioni necessarie alle operazioni di soccorso. I divieti di cui al comma 2, lettera a), non si applicano alle alterazioni strettamente necessarie alle attività di esplorazione e alla raccolta di idonee campionature per motivi di studio.

5. Ai fini dell'aggiornamento del CSR, qualora nel corso di lavori di qualsiasi natura sia rinvenuta una grotta o una cavità artificiale, il rinvenimento è comunicato entro dieci giorni alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1.

6. La struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, emana i provvedimenti diretti a evitare la distruzione, l'ostruzione, il danneggiamento, il deterioramento e il deturpamento delle grotte.