Legge regionale 14 ottobre 2016 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 5 bis aggiunto da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito delle proprie competenze, assicura la conservazione e la valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico regionale, delle forre, delle aree carsiche e dei relativi acquiferi nel rispetto dei principi e delle disposizioni statali e comunitarie in materia e, in particolare, della raccomandazione Rec (2004) 3, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 5 maggio 2004, sulla conservazione del patrimonio geologico e delle aree di speciale interesse geologico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

a) riconosce il pubblico interesse alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico regionale per la rilevanza dei valori ambientali, scientifici, culturali, economici e paesaggistici che esso presenta;

b) riconosce la specificità delle aree carsiche, nonché il valore strategico e il pubblico interesse alla tutela degli acquiferi carsici;

c) istituisce e aggiorna il catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali e il catasto speleologico regionale;

d) promuove attività di studio, ricerca e monitoraggio del patrimonio geologico e speleologico anche per verificare l'impatto dell'antropizzazione sull'ambiente naturale;

e) promuove la divulgazione e la fruizione pubblica compatibile con la conservazione del bene e l'utilizzo didattico e turistico dei luoghi di interesse geologico e speleologico;

f) promuove la formazione tecnica e culturale degli speleologi nell'ambito delle organizzazioni non professionali.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) geodiversità: la varietà o la specificità delle caratteristiche geologiche del territorio, comprensive delle rocce e dei depositi, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico, mineralogico e pedologico;

b) patrimonio geologico: i luoghi, i geositi e le singolarità geologiche ove sono conservate importanti testimonianze della storia e dell'evoluzione della Terra e della sua geodiversità;

c) geosito altresì detto emergenza o eccellenza o particolarità geologica, geomorfologica, idrogeologica, paleontologica, mineralogica e pedologica: sito, area o territorio, sia epigeo che ipogeo, con caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paleontologiche, mineralogiche e pedologiche di intrinseco interesse e importanza per la comprensione della storia e dell'evoluzione della Terra;

d) geoparco: territorio dai confini ben definiti che possiede un patrimonio geologico particolare e una strategia di sviluppo sostenibile;

e) patrimonio speleologico: l'insieme delle grotte che caratterizzano i sistemi carsici, nonché, unicamente ai fini applicativi della presente legge, le cavità artificiali;

f) area carsica: zona formata da rocce carsificabili, solubili, nelle quali l'idrografia di superficie è limitata e il sottosuolo è caratterizzato da sistemi carsici; le aree carsiche sono caratterizzate in superficie da forme quali depressioni chiuse, doline, campi solcati, valli cieche, inghiottitoi e zone sorgentifere;

g) forma carsica: morfologia epigea o ipogea dovuta a carsismo;

h) sistema carsico: complesso di forme carsiche ipogee ed epigee organicamente e funzionalmente collegate tra loro e parzialmente o totalmente occupate dall'acqua;

i) grotta: cavità carsica sotterranea di origine naturale, chiusa parzialmente o totalmente, di dimensioni accessibili all'uomo con sviluppo lineare superiore a 5 metri;

j) acquifero carsico: serbatoio idrico sotterraneo sviluppato in ammassi rocciosi dotati di permeabilità per fessurazione, fratturazione e carsismo caratterizzato da una zona di trasferimento verticale, non satura, e da una zona di trasferimento orizzontale satura o parzialmente satura;

k) cavità artificiale: ambiente sotterraneo, creato dall'uomo, di particolare valore storico, archeologico, geominerario o d'interesse naturalistico;

l) grotta turistica e cavità turistica: cavità naturale o artificiale gestita per finalità turistiche, dotata di accesso controllato, con predisposti al suo interno sentieri naturali o artificiali dotati di tutti gli apprestamenti e impianti tecnici fissi necessari a garantire la sicurezza dei visitatori secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

m) forra: gola stretta e profonda incassata nella roccia, dalle pareti subverticali o verticali, incisa da un torrente come risultato di un'azione erosiva-corrosiva, interessata da attività di tipo esplorativo e turistico-ricreativo;

n) speleologia e attività derivate: complesso delle attività di individuazione, esplorazione, studio, documentazione e divulgazione didattica dei fenomeni naturali e culturali osservabili nelle grotte, nelle aree carsiche ove esse si sviluppano, nonché, ai fini applicativi della presente legge, nelle cavità artificiali.

(1)

Note:

Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO GEOLOGICO

Art. 3

(Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali)

1. È istituito il Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali (CaRGeo) presso la struttura regionale competente in materia di geologia, che ne cura la tenuta.

2. Il CaRGeo è costituito dalle seguenti distinte sezioni:

a) catasto informatico dei geositi;

b) catasto informatico dei geoparchi regionali;

c) elenco speciale dei geositi di particolare rilevanza.

3. In ciascuna sezione del CaRGeo sono indicati i dati identificativi, la perimetrazione dei geositi e dei geoparchi regionali e ogni altro dato indicato nel regolamento di cui all'articolo 6.

4. La struttura regionale competente in materia di geologia approva in conformità ai criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 6:

a) i dati identificativi, comprese eventuali antiche denominazioni toponomastiche, e le perimetrazioni dei geositi e dei geoparchi regionali;

b) la documentazione necessaria per la valorizzazione e la gestione dei geositi o dei geoparchi regionali.

5. La ricognizione e la perimetrazione dei geositi e dei geoparchi regionali sono effettuate sulla base di approfondimenti tecnico-scientifici relativi alle aree caratterizzate dalla presenza di valenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paleontologiche, mineralogiche e pedologiche.

6. Nell'elenco speciale dei geositi di particolare rilevanza di cui al comma 2, lettera c), sono individuati geositi specifici per valenza e interesse per la comprensione della storia e dell'evoluzione della Terra al fine di assicurarne la tutela e la valorizzazione.

7. Gli enti territoriali, gli enti parco, gli istituti di ricerca, gli ordini professionali di competenza e le associazioni attive in materia ambientale possono proporre alla Regione geositi e geoparchi regionali da inserire nel CaRGeo.

8. Gli elenchi dei geositi e dei geoparchi regionali inseriti nelle sezioni di cui al comma 2 e i relativi aggiornamenti sono approvati dalla struttura regionale competente in materia di geologia, con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione e sono trasmessi ai Comuni interessati che provvedono a darne pubblicità nelle forme idonee.

9. I dati del CaRGeo costituiscono strato informativo del Sistema Informativo Territoriale geologico (SITGeo).

Art. 4

(Disposizioni per la tutela dei geositi)

1. L'accesso ai geositi è libero, fatti salvi i diritti dei proprietari e dei terzi, nonché eventuali divieti o limitazioni previsti da disposizioni più restrittive.

2. Per le finalità di cui alla presente legge è vietato:

a) distruggere, danneggiare, deteriorare o deturpare i geositi;

b) alterare il regime idrico con l'effettuazione di scavi, sbancamenti e colmamenti nei geositi di particolare rilevanza di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c);

c) alterare la morfologia del terreno nei geositi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c);

d) asportare e modificare gli elementi caratterizzanti il geosito.

3. Nei geositi non è consentito:

a) realizzare nuove cave;

b) realizzare impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti o varianti sostanziali degli impianti esistenti;

c) utilizzare fanghi di depurazione in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura).

4. L'autorità competente può autorizzare, previo parere della struttura regionale competente in materia di geologia, deroghe alle disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), e di cui al comma 3, per la realizzazione di interventi di interesse collettivo. A tal fine il soggetto proponente presenta alla struttura regionale competente in materia di geologia il progetto dell'intervento corredato di una relazione geologica illustrativa dell'impatto sul geosito.

(1)

5. La struttura regionale competente in materia di geologia emana i provvedimenti diretti a evitare la distruzione, il danneggiamento, il deterioramento e il deturpamento dei geositi, nonché ulteriori specifiche forme di tutela per i geositi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), e caratterizzati da particolari necessità di salvaguardia.

Note:

Parole soppresse al comma 4 da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019

Art. 5

(Disposizioni per la gestione dei geositi e dei geoparchi regionali)

1. La Regione provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione dei geositi.

2. Qualora i geositi ricadano all'interno di aree naturali protette spetta agli enti gestori di tali aree la loro valorizzazione e gestione in conformità ai criteri per la valorizzazione di geositi e geoparchi regionali indicati nel regolamento di cui all'articolo 6.

3. La struttura regionale competente in materia di geologia approva il progetto di valorizzazione e gestione di geositi o di geoparchi regionali presentato, sulla base della documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, dagli enti di cui al comma 2 e da altri soggetti gestori.

4. Alla gestione di ogni geoparco regionale partecipa un laureato in geoscienze.

5. Qualora il territorio del geoparco ricada in aree naturali protette ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), o in siti della rete Natura 2000, alle sedute del Comitato tecnico scientifico per le aree protette di cui all'articolo 8 della medesima legge regionale 42/1996 partecipa, a titolo consultivo, un laureato in geoscienze.

Art. 5 bis

(Rete funzionale alla geodiversità)

(1)

1. È istituita presso la struttura regionale di cui all'articolo 3, comma 1, la Rete funzionale alla geodiversità per la valorizzazione del patrimonio geologico e della geodiversità nelle aree geomorfologicamente omogenee.

2. La Rete funzionale alla geodiversità è formata da soggetti pubblici promotori delle attività di cui al comma 1 che rappresentano gli Enti locali attraverso accordi d'intesa stipulati tra le parti.

3. I soggetti pubblici promotori delle attività di cui al comma 1 operano in sinergia con la struttura regionale competente in materia di geologia, ai fini dell'attuazione di interventi per la promozione del patrimonio geologico regionale previsti dall'articolo 18.

4. Gli elenchi delle aree geomorfologicamente omogenee e dei relativi soggetti promotori sono approvati con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di geologia, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione e sono trasmessi ai Comuni interessati che provvedono a darne pubblicità nelle forme idonee.

Note:

Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019

Art. 6

(Regolamento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico)

1. Con regolamento regionale, approvato previo parere della Commissione consiliare competente, in esecuzione del presente capo e in conformità ai criteri del Repertorio nazionale dei geositi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell’UNESCO Global Geoparks (UGG), sono disciplinati i criteri inerenti:

a) i contenuti e le modalità di gestione del CaRGeo di cui all'articolo 3;

b) l'individuazione dei geositi e dei geoparchi regionali ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4;

c) l'inserimento dei geositi nell'elenco speciale dei geositi di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c);

d) la valorizzazione e la gestione di geositi e di geoparchi regionali e i criteri cui va uniformata la relativa documentazione di cui all'articolo 3, comma 4.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE CARSICHE E ACQUIFERI CARSICI

Art. 7

(Ricognizione e delimitazione di aree carsiche e acquiferi carsici)

1. La struttura regionale competente in materia di geologia approva i criteri per l'individuazione delle aree carsiche, dei relativi acquiferi carsici, delle zone sorgentifere, delle aree di ricarica dell'acquifero carsico e provvede alla loro successiva individuazione con proprio decreto, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, trasmesso ai Comuni interessati che ne danno pubblicità nelle forme idonee.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione individua all'interno delle aree carsiche le seguenti aree:

a) aree soggette a infiltrazione diffusa, ovvero porzioni di territorio caratterizzate dall'affioramento di rocce carsificabili, eventualmente coperte da depositi detritici, su cui si sia sviluppata una copertura vegetale;

b) aree soggette a infiltrazione concentrata, ovvero porzioni di territorio caratterizzate dall'affioramento di rocce carsificabili denudate o dalla presenza di morfologie carsiche superficiali, che condizionano le modalità di infiltrazione delle acque nel sottosuolo, quali doline, inghiottitoi, polje, valli cieche o asciutte;

c) zone sorgentifere, ovvero zone in cui sono ubicate le sorgenti del sistema carsico, nelle quali emerge una parte della risorsa idrica; le sorgenti possono essere costituite anche da grotte sature d'acqua.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la Regione acquisisce le informazioni di carattere geologico, geomorfologico, idrogeologico, ambientale e paesaggistico, che comprendono anche l'andamento degli acquiferi carsici presenti nell'area, qualora indagati, il relativo grado di vulnerabilità e le aree di ricarica limitrofe non carsiche.

4. I dati delle aree carsiche costituiscono strato informativo del Sistema Informativo Territoriale geologico (SITGeo).

Art. 8

(Disposizioni per la tutela di aree carsiche e acquiferi carsici)

1. La Regione definisce le misure dirette ad assicurare la tutela delle aree carsiche e dei relativi acquiferi, delle aree di ricarica della falda, delle sue emergenze naturali e artificiali e delle zone di riserva idrogeologica, anche nell'ambito del Piano di tutela delle acque (PRTA) di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ovvero nei Piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

2. La Regione può promuovere interventi per accordi e collaborazioni anche sovranazionali e sovraregionali per lo studio e la gestione ottimale di aree vaste carsiche.

3. Ai fini della tutela delle aree carsiche e dei relativi acquiferi non è consentita la realizzazione di:

a) impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nelle aree carsiche soggette a infiltrazione concentrata e nelle zone sorgentifere;

b) discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), nelle aree carsiche soggette a infiltrazione diffusa.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO E DELLE FORRE

Art. 9

(Catasto speleologico regionale)

1. È istituito il Catasto speleologico regionale (CSR) presso la struttura regionale competente individuata dal regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), che ne cura la tenuta.

2. Il CSR è costituito dalle seguenti distinte sezioni:

a) elenco delle grotte;

b) elenco delle cavità artificiali;

c) elenco delle grotte turistiche e delle cavità turistiche.

3. Per le finalità della presente legge è istituita una sezione separata del CSR nella quale sono iscritte le forre.

4. In ciascuna sezione del CSR sono indicati i dati identificativi catastali, topografici, toponomastici e metrici dei beni di cui al comma 2, oltre ai dati eventualmente disponibili di tipo geologico, speleologico, morfologico, faunistico, vegetazionale, archeologico, di fruizione, di tutela e ogni altro dato utile indicato con il regolamento regionale. I dati contenuti nel Catasto regionale delle grotte di cui all'articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 (Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia), sono inseriti nella sezione di cui al comma 2, lettera a).

5. L'elenco delle grotte di cui al comma 2, lettera a), è costituito da sottosezioni che ne evidenziano l'interesse geologico, idrogeologico, paleontologico, biologico, archeologico, etnografico, storico-culturale e paesaggistico.

6. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 e i relativi aggiornamenti sono approvati dalla struttura regionale di cui al comma 1, con provvedimento da pubblicarsi sul sito istituzionale dedicato della Regione.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 6 da art. 4, comma 2, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 10

(Disposizioni per la tutela del patrimonio speleologico e delle forre)

1. L'accesso al patrimonio speleologico è libero, fatti salvi i diritti dei proprietari e dei terzi ed eventuali divieti o limitazioni previsti da disposizioni più restrittive.

2. Per le finalità di cui alla presente legge all'interno delle grotte è vietato:

a) distruggere, occludere e danneggiare le forme carsiche o alterarne permanentemente la morfologia;

b) abbandonare rifiuti e scaricare reflui di qualsiasi natura ai sensi del decreto legislativo 152/2006;

c) provocare alterazioni ambientali permanenti e, in particolare, alterare il regime idrico o compromettere la funzionalità dell'ecosistema;

d) effettuare tracciamenti delle acque, fatti salvi i casi relativi alle attività di studio preventivamente comunicate alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, fermi restando eventuali ulteriori adempimenti previsti;

e) asportare concrezioni; è fatta salva la raccolta per documentati motivi di studio preventivamente comunicati alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1;

f) asportare reperti paleontologici, paletnologici o archeologici ai sensi del titolo II della parte quarta del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137).

3. Per le finalità della presente legge nelle forre si applicano i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

4. I divieti di cui al comma 2 non si applicano alle alterazioni necessarie alle operazioni di soccorso. I divieti di cui al comma 2, lettera a), non si applicano alle alterazioni strettamente necessarie alle attività di esplorazione e alla raccolta di idonee campionature per motivi di studio.

5. Ai fini dell'aggiornamento del CSR, qualora nel corso di lavori di qualsiasi natura sia rinvenuta una grotta o una cavità artificiale, il rinvenimento è comunicato entro dieci giorni alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1.

6. La struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, emana i provvedimenti diretti a evitare la distruzione, l'ostruzione, il danneggiamento, il deterioramento e il deturpamento delle grotte.

Art. 11

(Disposizioni per la gestione del patrimonio speleologico)

1. La Regione provvede al monitoraggio dello stato di conservazione del patrimonio speleologico.

2. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuate grotte di notevole interesse pubblico ai fini dei provvedimenti di cui alla parte terza del decreto legislativo 42/2004.

3. Al fine di garantire un adeguato livello di tutela delle grotte di cui al comma 2 ogni utilizzo diverso dall'attività speleologica è preventivamente autorizzato dalla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, previo parere degli enti gestori dei parchi nelle aree di propria competenza, subordinatamente alla presentazione di un progetto di fruizione corredato di una relazione illustrativa dell'impatto delle attività previste.

(1)

4. Per motivi di interesse pubblico al fine di assicurare l'accesso alle grotte la Regione può promuovere la costituzione di servitù di passaggio volontarie.

5. Nei parchi regionali e nelle aree contigue, l'ente gestore dell'area protetta può disciplinare l'accesso, la ricerca, l'esplorazione di grotte, nonché le eventuali disostruzioni a carattere esplorativo o scientifico.

(2)

6. La chiusura degli ingressi della grotta è previamente comunicata, unitamente alla relazione illustrativa dell'intervento, alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, che entro trenta giorni può indicare le prescrizioni necessarie alla tutela dell'ambiente ipogeo. La chiusura degli ingressi della grotta per motivate ragioni di sicurezza può essere comunicata alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, anche successivamente all'intervento e, comunque, entro trenta giorni dal medesimo.

7. L'apertura di nuove grotte turistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), e la loro utilizzazione a fini economici, turistici e sanitari è preventivamente autorizzata dalla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, previo parere degli enti gestori dei parchi nelle aree di propria competenza, subordinatamente alla presentazione di un progetto di fruizione corredato di una relazione illustrativa dell'impatto delle attività e delle opere previste. Fatti salvi i vincoli di carattere archeologico, naturalistico, paesaggistico o di altra natura, l'autorizzazione e la realizzazione delle opere sono subordinate al rispetto delle altre normative di settore.

(3)

8. Ogni attività riguardante le grotte turistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), si conforma al principio dello sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 3 quater del decreto legislativo 152/2006.

9. La realizzazione di percorsi permanenti, quali ferrate sotterranee e scale fisse, nelle grotte non ricomprese nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), è disciplinata dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 15.

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 17, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 9/2019

Comma 5 sostituito da art. 17, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 9/2019

Comma 7 sostituito da art. 17, comma 1, lettera e), numero 3), L. R. 9/2019

Art. 12

(Comitati tecnici)

(1)

1. Per le finalità di tutela e di valorizzazione del patrimonio speleologico possono essere istituiti, presso la struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, tavoli di lavoro tematici denominati Comitati tecnici.

2. I Comitati tecnici sono costituiti con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente e sono composti da esperti del settore e da eventuali soggetti portatori di interesse, individuati in relazione alla tematica e all'obiettivo, di volta in volta, assegnati al Comitato.

3. I Comitati tecnici sono convocati e coordinati dal Direttore della struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1.

4. Per la partecipazione ai Comitati tecnici non sono previsti rimborsi e gettoni di presenza.

Note:

Articolo sostituito da art. 4, comma 2, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 13

(Tavolo della Speleologia)

1. Al fine di promuovere l'attività speleologica mediante il confronto e la condivisione su temi connessi all'attività stessa, presso la Direzione centrale ambiente ed energia, è istituito il Tavolo della Speleologia al quale partecipano le associazioni e i gruppi speleologici, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14.

2. Il Tavolo della Speleologia di cui al comma 1 è convocato e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente o da un suo delegato. In relazione alla trattazione di specifiche tematiche, possono essere invitati a partecipare al Tavolo della Speleologia gli enti locali e gli altri soggetti interessati.

3. Per la partecipazione alle sedute del Tavolo della Speleologia non sono previsti rimborsi o gettoni di presenza.

Art. 14

(Elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici)

1. Presso la struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, è istituito l'elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici che hanno sede nel territorio regionale. L'elenco è pubblicato sul sito informatico della Regione ed è soggetto ad aggiornamento almeno triennale.

2. Le associazioni e i gruppi speleologici possono richiedere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, purché in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgimento, documentato, di attività speleologiche da almeno tre anni o presenza di almeno cinque iscritti in possesso di quinquennale e documentato curriculum speleologico;

b) adeguata polizza di assicurazione per gli iscritti che svolgono attività speleologica.

b bis) limite del 10 per cento sul numero totale degli iscritti, di soci già iscritti in altri gruppi speleologici o associazioni speleologiche, inseriti nell'elenco di cui al comma 1.

(1)

3. L'iscrizione all'elenco mantiene la sua validità sino al perdurare dei requisiti dichiarati in sede di richiesta. Ogni variazione è comunicata alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1.

4. Le associazioni speleologiche e i gruppi speleologici iscritti nell'elenco di cui al comma 1 contribuiscono all'attività di raccolta dei dati del patrimonio speleologico e li comunicano alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, per le finalità di cui alla presente legge.

Note:

Lettera b bis) del comma 2 aggiunta da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

Art. 15

(Regolamento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle forre)

1. Con regolamento regionale, approvato previo parere della Commissione consiliare competente, in esecuzione del presente capo, sono disciplinati:

a) organizzazione, contenuti, modalità di gestione e aggiornamento del CSR di cui all'articolo 9;

b) ulteriori dati identificativi dei beni inseriti nel CSR, in attuazione dell'articolo 9, comma 4;

c) ulteriori sottosezioni delle grotte in attuazione dell'articolo 9, comma 5;

d) criteri e modalità per effettuare tracciamenti delle acque all'interno delle grotte per motivi di studio in attuazione dell'articolo 10, comma 2, lettera d), e per la raccolta di idonee campionature per motivi di studio in attuazione dell'articolo 10, comma 4;

e) criteri e modalità per la chiusura degli ingressi delle grotte e per l'accesso alle grotte chiuse in attuazione dell'articolo 11, comma 6;

f) apertura di nuove grotte turistiche, nonché criteri e parametri per l'elaborazione dei progetti di fruizione delle grotte turistiche compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile in attuazione dell'articolo 11, commi 7 e 8;

g) criteri e modalità per la realizzazione di percorsi permanenti in grotte non turistiche in attuazione dell'articolo 11, comma 9.

CAPO V

INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DISPOSIZIONI PER OPERE PUBBLICHE O D'INTERESSE PUBBLICO

Art. 16

(Disposizioni per l'integrazione del patrimonio geologico e speleologico negli strumenti di pianificazione)

1. Il CaRGeo, il CSR, i provvedimenti relativi ad aree carsiche e acquiferi carsici di cui all'articolo 7 costituiscono elementi del sistema conoscitivo e informativo regionale. I loro dati sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché nei Piani di conservazione e sviluppo dei parchi e delle riserve naturali regionali.

(1)

2. I dati del CaRGeo e del CSR sono inseriti nei quadri conoscitivi del Piano paesaggistico regionale di cui all'articolo 57 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), del Piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 152/2006, del Piano regionale delle attività estrattive di cui all'articolo 8 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive).

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera f), L. R. 9/2019

Art. 17

(Deroghe per opere pubbliche o d'interesse pubblico)

1. La realizzazione di opere pubbliche o d'interesse pubblico in deroga all'articolo 4, comma 2, lettere b), c) e d), e comma 3, può essere autorizzata dall'autorità competente, previo parere della struttura regionale competente in materia di geologia. A tal fine, il progetto dell’intervento è corredato da una relazione geologica illustrativa dell’impatto sul geosito.

(1)

2. Le opere pubbliche o d'interesse pubblico soggette a valutazione d'impatto ambientale possono essere realizzate in deroga all'articolo 10, comma 2, lettera c), previa motivata ponderazione dell'interesse alla tutela del patrimonio speleologico e dell'interesse alla realizzazione dell'opera.

3. Le opere pubbliche o d'interesse pubblico non soggette a valutazione d'impatto ambientale possono essere realizzate in deroga all'articolo 10, comma 2, lettera c), previo parere della struttura regionale competente di cui all'articolo 9, comma 1, che effettua una motivata ponderazione dell'interesse alla tutela del patrimonio speleologico e dell'interesse alla realizzazione dell'opera. A tal fine, il progetto dell’intervento è corredato da una relazione illustrativa dell’impatto sul sito ipogeo.

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 9/2019

Parole aggiunte al comma 3 da art. 17, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 9/2019

CAPO VI

PROMOZIONE DEL PATRIMONIO GEOLOGICO E SPELEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLA SPELEOLOGIA

Art. 18

(Interventi per la promozione del patrimonio geologico)

1. La Regione preserva il patrimonio geologico, favorisce l'istituzione e la manutenzione di geoparchi regionali in un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio, promuove la redazione di progetti per la conoscenza, la fruizione responsabile e l'utilizzo didattico dei geositi e dei geoparchi regionali, nonché per lo sviluppo sostenibile dei geoparchi regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche mediante la concessione di contributi o l'affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell'articolo 51 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), o mediante la stipula di convenzioni con PromoTurismoFVG, il cui schema è approvato con deliberazione della Giunta regionale, a:

a) sostenere attività di studio, ricerca o divulgazione delle conoscenze finalizzate all'individuazione, alla caratterizzazione e alla promozione dei geositi e dei geoparchi regionali;

b) promuovere la fruizione turistica dei geositi e dei geoparchi regionali;

c) allestire itinerari escursionistici in aree a elevata valenza per caratteri di geodiversità o caratterizzate dalla presenza di geositi;

d) predisporre e stampare materiale divulgativo, anche informatico, e pubblicazioni finalizzate alla fruizione turistica dei geositi e di itinerari escursionistici in aree a elevata valenza per caratteri di geodiversità o caratterizzate dalla presenza di geositi;

e) realizzare eventi di promozione delle attività di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) promuovere la realizzazione di iniziative legate al patrimonio geologico;

g) sostenere la realizzazione di interventi di valorizzazione e di manutenzione dei geositi e dei geoparchi regionali.

(1)(3)

2 bis. Con regolamento regionale sono disciplinati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 2, nonché i criteri e le modalità di concessione dei contributi e di rendicontazione della spesa, nel rispetto della legge regionale 7/2000.

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 15, lettera a), L. R. 13/2019

Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 15, lettera b), L. R. 13/2019

Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 15, L. R. 13/2023

Art. 19

(Interventi per la promozione del patrimonio speleologico e per lo sviluppo della speleologia)

1. La Regione promuove la conoscenza, la fruizione responsabile e l'utilizzo didattico del patrimonio speleologico, nonché la ricerca speleologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche mediante concessione di contributi ad associazioni e gruppi speleologici iscritti all’elenco di cui all’articolo 14 che perseguono scopi coerenti con le finalità della presente legge, a:

a) incentivare esplorazioni, anche sostenendo l'acquisto di strumentazioni e attrezzature speleologiche, ricerche scientifiche, studi e pubblicazioni sulle grotte di cui alla presente legge;

b) sostenere la ricerca, la documentazione e il censimento delle grotte per l'aggiornamento della sezione a) del CSR;

c) promuovere l'organizzazione di convegni e iniziative volti alla diffusione, al progresso e alla sicurezza delle attività speleologiche e sostenere la gestione delle strutture a supporto dell'attività speleologica.

(1)(5)

3. Con regolamento regionale sono disciplinati criteri e modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 2. Sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di assegnazione, purché nel corso dello stesso anno solare.

(2)

3 bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e di promozione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche, anche transfrontaliere, la Giunta regionale emana bandi per la concessione di contributi a soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000.

(3)

3 ter. I bandi di cui al comma 3 bis disciplinano i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, nonché i criteri e le modalità di concessione dei contributi e di rendicontazione della spesa, nel rispetto della legge regionale 7/2000.

(4)

Note:

Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 4, comma 5, lettera a), L. R. 24/2016

Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 5, lettera b), L. R. 24/2016

Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 15, lettera c), L. R. 13/2019

Comma 3 ter aggiunto da art. 4, comma 15, lettera c), L. R. 13/2019

Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

CAPO VII

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 20

(Vigilanza)

1. La Regione svolge le funzioni di vigilanza del patrimonio geologico e speleologico in collaborazione con gli enti locali e unitamente a enti e organismi competenti alla vigilanza ambientale.

2. Le funzioni di accertamento e di contestazione delle violazioni delle disposizioni della presente legge sono svolte dalle strutture regionali competenti in materia di vigilanza ambientale e dal Corpo forestale regionale, in applicazione della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

3. I soggetti che hanno effettuato l'accertamento e la contestazione di cui al comma 2 ne danno comunicazione, entro dieci giorni, alle strutture regionali che curano la tenuta del CaRGeo e del CSR.

Art. 21

(Sanzioni)

1. Ferme restando le sanzioni previste dalle norme penali e le disposizioni statali in materia di danno ambientale, per l'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4, 10 e 11 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) articolo 4, comma 2, lettere a), c) e d): da 200 euro a 2.500 euro per ogni geosito interessato;

b) articolo 4, comma 2, lettera b): da 500 euro a 5.000 euro per l'alterazione del regime idrico;

c) articolo 10, comma 2, lettera a): da 100 euro a 1.500 euro per ogni metro cubo di grotta interessata;

d) articolo 10, comma 2, lettere c) e d): da 500 euro a 5.000 euro per alterazioni ambientali permanenti, per alterazioni del regime idrico carsico e da 50 euro a 500 euro per tracciamenti non previamente comunicati;

e) articolo 10, comma 2, lettera e): da 100 euro a 1.000 euro per l'asportazione di concrezioni;

f) articolo 10, comma 5, e articolo 11, comma 6: da 50 euro a 500 euro nel caso di omissione delle comunicazioni previste;

g) articolo 11, comma 3: da 100 euro a 1.500 euro nel caso di fruizione delle grotte di notevole interesse pubblico in assenza dell'autorizzazione prevista o in difformità dalla medesima;

h) articolo 11, comma 7: da 500 euro a 2.500 euro nel caso di apertura di una nuova grotta turistica in assenza dell'autorizzazione prevista o di fruizione in difformità dalla medesima.

2. Chiunque esegua lavori, opere o manufatti o in qualsiasi modo manometta, alteri, deturpi e arrechi danno al patrimonio geologico e speleologico di cui alla presente legge è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi, ove possibile, secondo le modalità tecniche approvate dalla struttura regionale competente in materia. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 192, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in caso di inosservanza alle modalità approvate la struttura regionale competente per materia provvede direttamente a spese del trasgressore.

3. L'accertamento e la contestazione della violazione delle norme di cui alla presente legge comportano, in ogni caso, l'immediata cessazione dell'attività vietata.

4. Le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla presente legge sono irrogate dalla struttura regionale competente in materia di ambiente, in conformità ai principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e della legge regionale 1/1984.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 2, lettere a), b), d), e), f), e g) relativamente alle spese correnti, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

2. All'onere di 40.000 euro per l'anno 2017 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e dal Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

3. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 2, lettere c) e g) relativamente alle spese d'investimento, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

4. All'onere di 40.000 euro per l'anno 2017 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e dal Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

5. Per le finalità previste dall'articolo 19 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

6. All'onere di 30.000 euro per l'anno 2017 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 5 si provvede mediante rimodulazione di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e dal Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

7. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 21, comma 4, sono accertate e riscosse sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.

Art. 23

(Disposizioni transitorie)

1. Sino all'approvazione della sezione del CSR recante l'elenco delle grotte di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), conserva efficacia il Catasto regionale delle grotte formato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27/1966.

2. Sino all'approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 15 continua a trovare applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 febbraio 1995, n. 054/Pres (Nuove norme regolamentari per l'esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, relativo all'impianto e alla tenuta del catasto regionale delle grotte).

3. Sino all'istituzione dell'elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici di cui all'articolo 14, gli esperti di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), sono designati congiuntamente dalla Federazione Speleologica regionale del Friuli Venezia Giulia, dalla Società Speleologica Italiana del Friuli Venezia Giulia e dal Club Alpino Italiano del Friuli Venezia Giulia.

Art. 24

(Rinvio dinamico)

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti dell'Unione europea contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 25

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 (Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli - Venezia Giulia);

b) la legge regionale 6 agosto 1970, n. 31 (Rifinanziamento, modifiche e integrazioni della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, concernente "Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia");

c) la legge regionale 21 gennaio 1975, n. 7 (Rifinanziamento della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, modificata ed integrata dalla legge regionale 6 agosto 1970, n. 31, concernente: "Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia");

d) la legge regionale 16 agosto 1976, n. 42 (Rifinanziamento della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 successivamente modificata ed integrata dalle leggi regionali 6 agosto 1970, n. 31 e 21 gennaio 1975, n. 7, concernente "Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia");

e) la legge regionale 28 ottobre 1980, n. 55 (Rifinanziamento, modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, successivamente modificata ed integrata dalle leggi regionali 6 agosto 1970, n. 31, 21 gennaio 1975, n. 7 e 16 agosto 1976, n. 42, in materia di tutela del patrimonio speleologico);

f) i commi 17, 18 e 19 dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 19, comma 3;

g) il comma 20 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2016.

2. Al fine di assicurare il graduale subentro dell'Amministrazione regionale nella gestione del CSR, il comma 121 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 15.