Legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversitā, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.
CAPO VIII
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 22
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalitā previste dall'articolo 18, comma 2, lettere a), b), d), e), f), e g) relativamente alle spese correnti, č autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
2. All'onere di 40.000 euro per l'anno 2017 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e dal Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
3. Per le finalitā previste dall'articolo 18, comma 2, lettere c) e g) relativamente alle spese d'investimento, č autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
4. All'onere di 40.000 euro per l'anno 2017 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e dal Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
5. Per le finalitā previste dall'articolo 19 č autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
6. All'onere di 30.000 euro per l'anno 2017 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 5 si provvede mediante rimodulazione di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e dal Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
7. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 21, comma 4, sono accertate e riscosse sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attivitā di controllo e repressione delle irregolaritā e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.
Art. 25
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 (Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli - Venezia Giulia);
b) la legge regionale 6 agosto 1970, n. 31 (Rifinanziamento, modifiche e integrazioni della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, concernente "Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia");
c)
la legge regionale 21 gennaio 1975, n. 7 (Rifinanziamento della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, modificata ed integrata dalla legge regionale 6 agosto 1970, n. 31, concernente: "Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia");

d)
la legge regionale 16 agosto 1976, n. 42 (Rifinanziamento della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 successivamente modificata ed integrata dalle leggi regionali 6 agosto 1970, n. 31 e 21 gennaio 1975, n. 7, concernente "Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia");

e) la legge regionale 28 ottobre 1980, n. 55 (Rifinanziamento, modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, successivamente modificata ed integrata dalle leggi regionali 6 agosto 1970, n. 31, 21 gennaio 1975, n. 7 e 16 agosto 1976, n. 42, in materia di tutela del patrimonio speleologico);
f) i commi 17, 18 e 19 dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 19, comma 3;
2.
Al fine di assicurare il graduale subentro dell'Amministrazione regionale nella gestione del CSR, il comma 121 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), č abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 15.