Legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.
Art. 3
 (Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali)
1. È istituito il Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali (CaRGeo) presso la struttura regionale competente in materia di geologia, che ne cura la tenuta.
3. In ciascuna sezione del CaRGeo sono indicati i dati identificativi, la perimetrazione dei geositi e dei geoparchi regionali e ogni altro dato indicato nel regolamento di cui all'articolo 6.
5. La ricognizione e la perimetrazione dei geositi e dei geoparchi regionali sono effettuate sulla base di approfondimenti tecnico-scientifici relativi alle aree caratterizzate dalla presenza di valenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paleontologiche, mineralogiche e pedologiche.
6. Nell'elenco speciale dei geositi di particolare rilevanza di cui al comma 2, lettera c), sono individuati geositi specifici per valenza e interesse per la comprensione della storia e dell'evoluzione della Terra al fine di assicurarne la tutela e la valorizzazione.
7. Gli enti territoriali, gli enti parco, gli istituti di ricerca, gli ordini professionali di competenza e le associazioni attive in materia ambientale possono proporre alla Regione geositi e geoparchi regionali da inserire nel CaRGeo.
8. Gli elenchi dei geositi e dei geoparchi regionali inseriti nelle sezioni di cui al comma 2 e i relativi aggiornamenti sono approvati dalla struttura regionale competente in materia di geologia, con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione e sono trasmessi ai Comuni interessati che provvedono a darne pubblicità nelle forme idonee.
9. I dati del CaRGeo costituiscono strato informativo del Sistema Informativo Territoriale geologico (SITGeo).