Art. 20
(Vigilanza)
1. La Regione svolge le funzioni di vigilanza del patrimonio geologico e speleologico in collaborazione con gli enti locali e unitamente a enti e organismi competenti alla vigilanza ambientale.
2. Le funzioni di accertamento e di contestazione delle violazioni delle disposizioni della presente legge sono svolte dalle strutture regionali competenti in materia di vigilanza ambientale e dal Corpo forestale regionale, in applicazione della
legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
3. I soggetti che hanno effettuato l'accertamento e la contestazione di cui al comma 2 ne danno comunicazione, entro dieci giorni, alle strutture regionali che curano la tenuta del CaRGeo e del CSR.