Legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.
Art. 18
 (Interventi per la promozione del patrimonio geologico)
1. La Regione preserva il patrimonio geologico, favorisce l'istituzione e la manutenzione di geoparchi regionali in un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio, promuove la redazione di progetti per la conoscenza, la fruizione responsabile e l'utilizzo didattico dei geositi e dei geoparchi regionali, nonché per lo sviluppo sostenibile dei geoparchi regionali.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 15, lettera a), L. R. 13/2019
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 15, lettera b), L. R. 13/2019
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 15, L. R. 13/2023