(Regolamento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle forre)
1.
Con regolamento regionale, approvato previo parere della Commissione consiliare competente, in esecuzione del presente capo, sono disciplinati:
a) organizzazione, contenuti, modalità di gestione e aggiornamento del CSR di cui all'articolo 9;
b) ulteriori dati identificativi dei beni inseriti nel CSR, in attuazione dell'articolo 9, comma 4;
c) ulteriori sottosezioni delle grotte in attuazione dell'articolo 9, comma 5;
d) criteri e modalità per effettuare tracciamenti delle acque all'interno delle grotte per motivi di studio in attuazione dell'articolo 10, comma 2, lettera d), e per la raccolta di idonee campionature per motivi di studio in attuazione dell'articolo 10, comma 4;
e) criteri e modalità per la chiusura degli ingressi delle grotte e per l'accesso alle grotte chiuse in attuazione dell'articolo 11, comma 6;
f) apertura di nuove grotte turistiche, nonché criteri e parametri per l'elaborazione dei progetti di fruizione delle grotte turistiche compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile in attuazione dell'articolo 11, commi 7 e 8;
g) criteri e modalità per la realizzazione di percorsi permanenti in grotte non turistiche in attuazione dell'articolo 11, comma 9.