Legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.
Art. 11
 (Disposizioni per la gestione del patrimonio speleologico)
1. La Regione provvede al monitoraggio dello stato di conservazione del patrimonio speleologico.
4. Per motivi di interesse pubblico al fine di assicurare l'accesso alle grotte la Regione può promuovere la costituzione di servitù di passaggio volontarie.
6. La chiusura degli ingressi della grotta è previamente comunicata, unitamente alla relazione illustrativa dell'intervento, alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, che entro trenta giorni può indicare le prescrizioni necessarie alla tutela dell'ambiente ipogeo. La chiusura degli ingressi della grotta per motivate ragioni di sicurezza può essere comunicata alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, anche successivamente all'intervento e, comunque, entro trenta giorni dal medesimo.
9. La realizzazione di percorsi permanenti, quali ferrate sotterranee e scale fisse, nelle grotte non ricomprese nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), è disciplinata dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 15.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 17, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 9/2019
2 Comma 5 sostituito da art. 17, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 9/2019
3 Comma 7 sostituito da art. 17, comma 1, lettera e), numero 3), L. R. 9/2019