Legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.
Art. 56
 (Norma transitoria)
4. L'aggiornamento dei dati contenuti nel Piano di subentro, di cui all'articolo 35, comma 7 bis, della legge regionale 26/2014, è effettuato entro il 15 luglio 2016 con riferimento al trasferimento di funzioni di cui al punto 10, lettere b bis), g bis), e da j bis) a j septies), dell'allegato B della medesima legge regionale 26/2014.
5 ter. Nelle more dell'ingresso di tutti i Comuni nelle Unioni, le convenzioni di cui all'articolo 27, comma 3, della legge regionale 26/2014, ai fini del raggiungimento delle soglie demografiche ivi indicate, possono essere stipulate tra i Comuni ricompresi nella medesima area territoriale adeguata di cui all'allegato C bis della legge regionale 26/2014.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 41, comma 1, L. R. 20/2016
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 9/2017
3 Comma 5 ter aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 9/2017
4 Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 6, L. R. 44/2017
5 Comma 1 abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
6 Comma 2 abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
7 Comma 3 abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021