Legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.
Art. 47
 (Polizia locale)
1. In relazione all'avvenuta ricollocazione del personale della polizia provinciale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 3/2016, i divieti di cui all'articolo 54 della legge regionale 18/2015 cessano di applicarsi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento all'assunzione di personale della polizia locale da parte degli enti locali.