Legge regionale 10 maggio 2016, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di volontariato, nonché disciplina dei beni mobili demaniali.
Art. 1
1. Alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
2. Per le finalità di cui all'articolo 27 bis, comma 3, della legge regionale 16/2014, come sostituito dal comma 1, lettera e), numero 2), è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
Note:
1 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 49, comma 3, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 12 bis, L.R. 16/2014.
2 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 49, comma 3, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 12 bis, L.R. 16/2014.
3 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 49, comma 3, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 12 bis, L.R. 16/2014.
Art. 2
1. All'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono apportate le seguenti modifiche:
c)
dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti:
<<30 bis. Ai fini della promozione dello sviluppo dell'offerta turistico culturale e turistica regionale di cui, in particolare, all'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), l'uso di ulteriori spazi del compendio di Villa Manin è altresì riservato, a titolo gratuito, all'attività istituzionale del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia e della Pro Loco Villa Manin.
30 ter. La delimitazione degli spazi e le modalità d'uso di cui al comma 30 bis sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate fra il soggetto gestore del compendio di Villa Manin e, rispettivamente, il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia e la Pro Loco Villa Manin.>>.

Art. 5
 (Rendicontazione del contributo concesso nel 2015 per il funzionamento e lo sviluppo dei Musei provinciali di Gorizia)
1. Al fine della rendicontazione del contributo concesso nel 2015 ai sensi dell'articolo 6, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), per il funzionamento e lo sviluppo dei Musei provinciali di Gorizia, la Provincia di Gorizia presenta, entro il 30 giugno 2016, la documentazione giustificativa della spesa di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Art. 7
1.
Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico - culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), dopo le parole <<della pertinenza>> sono inserite le seguenti: <<, salvo quanto diversamente disposto nei relativi bandi e regolamenti>>.

Art. 8
 (Norme finanziarie in materia di cultura)
1. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è autorizzata la spesa di 33.815,52 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
2. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 11/2013, è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
3. Per le finalità di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 16/2014, è autorizzata la spesa di 320.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
4. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), della legge regionale 16/2014, è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
5. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), della legge regionale 16/2014, è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 5 si provvede mediante storno di complessivi 803.815,52 euro dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
Art. 9
 (Contributi straordinari nel settore culturale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 300.000 euro alla parrocchia di San Giorgio di Pordenone per i lavori di messa in sicurezza e restauro del campanile della chiesa di San Giorgio.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale).
4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
7. Al fine di far fronte agli interventi necessari al recupero e alla messa in sicurezza del soffitto affrescato della chiesa della Santissima Trinità di Cazzaso di Tolmezzo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla parrocchia della Santissima Trinità di Cazzaso di 30.000 euro.
9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
10. All'onere di 30.000 euro per l'anno 2016 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 9 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) e sul Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
Art. 13
 (Norme finanziarie in materia di volontariato)
1. Per le finalità di cui all'articolo 24, comma 2, della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), è autorizzata la spesa di 750.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.