Legge regionale 10 maggio 2016, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 13/05/2016

Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7. (Interventi regionali per l’informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell’ambiente di lavoro).
CAPO I
Art. 1
1.
Nel titolo della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro), dopo le parole <<molestie morali e psico-fisiche>> sono inserite le seguenti: <<e da fenomeni vessatori e discriminatori>>.

Art. 4
1. All'articolo 3 della legge regionale 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 5
1.
L'articolo 4 della legge regionale 7/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
 (Gruppo di lavoro tecnico)
1. Presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro è istituito un Gruppo di lavoro tecnico, nominato con decreto del Presidente della Regione, per il raccordo delle iniziative di cui alla presente legge.
4. Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Gruppo di lavoro soggetti esterni, in particolare i rappresentanti dei Punti di Ascolto accreditati, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti all'ordine del giorno della seduta.
5. Ai componenti del Gruppo di lavoro di cui al comma 3, lettera e), è corrisposto un gettone di presenza omnicomprensivo, la cui misura è stabilita nel provvedimento di nomina tenuto conto delle esigenze di contenimento della spesa pubblica.
6. La validità delle sedute e delle deliberazioni del Gruppo di lavoro è assicurata dalla presenza del Presidente e di almeno tre suoi componenti.
7. Il Gruppo di lavoro rimane in carica per tre anni, a decorrere dal decreto di nomina.>>.