Legge regionale 10 maggio 2016, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 13/05/2016

Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7. (Interventi regionali per l’informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell’ambiente di lavoro).
Art. 10
 (Disposizioni transitorie)
1. Nelle more delle procedure per la nomina del Gruppo di lavoro di cui all'articolo 4 della legge regionale 7/2005 come sostituito dall'articolo 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, le funzioni dello stesso sono esercitate dalla Commissione regionale per il lavoro in composizione integrata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 7/2005 nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e dalle relative articolazioni interne.
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7/2005, come modificati dalla presente legge, continuano a trovare applicazione gli articoli 2, 3 e 6 della legge regionale 7/2005 nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e il relativo regolamento di attuazione.