Legge regionale 15 aprile 2016 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Art. 28

(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2017 sono abrogate le seguenti norme:

a) i commi 101 e 102 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015);

b) l'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 24 (Soppressione dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, modifiche alla legge regionale 9/2014 concernente il Garante regionale dei diritti della persona, nonché modifiche alla legge regionale 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna);

c) i commi 21, 22, 23, 24, 25 e 29 dell'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013);

d) il comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti);

e) il comma 25 dell'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);

f) i commi 51, 52 e 53 dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);

g) il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 11/2011;

h) i commi 44, 45 e 46 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);

i) l'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici);

j) i commi 23 e 24 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008);

k) i commi 21 e 22 dell'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007);

l) i commi 5 e 6 dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006);

m) la legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36- Disposizioni in materia di risorse idriche);

n) il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004);

o) l'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60 (Finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche varie. Modifiche alle leggi regionali 2 settembre 1981, n. 63, 5 aprile 1985, n. 19 e 7 gennaio 1985, n. 3);

p) la legge regionale 3 novembre 1979, n. 61 (Determinazione delle tariffe di cui agli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319).