Legge regionale 15 aprile 2016 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Art. 17

(Rapporti fra l'AUSIR e i gestori)

1. I rapporti fra l'AUSIR e i gestori sono regolati dalla convenzione di servizio e dal relativo disciplinare, approvati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera d), nel rispetto delle convenzioni tipo adottate, relativamente al servizio idrico integrato, dall'Autorità nazionale di regolazione del settore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, e relativamente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 152/2006.

2. In sede di elaborazione della convenzione di servizio di cui al comma 1, l'AUSIR tiene conto, altresì, dei principi contenuti nelle normative europee, nazionali e regionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

3. In sede di elaborazione dei Piani d'ambito di cui all'articolo 13 è data facoltà agli organi dell'AUSIR di disporre lo svolgimento di audizioni dei gestori dei servizi al fine di acquisire elementi di conoscenza e valutazione.