Legge regionale 15 aprile 2016 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Art. 16

(Affidamento dei servizi)

1. L'AUSIR, nel rispetto dei Piani d'ambito di cui all'articolo 13, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore.

2. L'AUSIR può affidare il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a società interamente pubbliche mediante affidamento diretto, purché in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house e, comunque, partecipate dagli enti locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale. In tale ipotesi, l'individuazione del gestore in house deve essere motivata da una previa analisi dell'AUSIR che tenga conto dell'idoneità tecnica, economica e dimensionale del gestore affidatario.

3. Le gestioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, proseguono fino a naturale scadenza, salvo diritto di rinuncia all'affidamento del servizio da esercitare, da parte delle società affidatarie, nel rispetto delle modalità da negoziare con l'AUSIR.

4. In ogni caso, al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità e al fine di superare la frammentazione delle gestioni esistenti in attuazione del principio di unicità della gestione, la Regione, l'AUSIR e gli Enti locali favoriscono e incentivano processi di aggregazione delle gestioni esistenti nell'Ambito territoriale ottimale, nel rispetto della normativa nazionale di settore. A tal fine la Regione può individuare specifici strumenti per incentivare e favorire i processi di aggregazione.

5. Nell'ipotesi di aggregazione delle gestioni mediante operazioni societarie, comprese fusioni, acquisizioni o conferimenti, l'operatore economico succeduto al concessionario iniziale prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. L'AUSIR, dopo aver accertato la persistenza dei criteri qualitativi e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, dispone il riallineamento delle scadenze delle concessioni in essere, aggiornando il termine di scadenza complessivo con l'affidamento più lungo.

6. La prosecuzione della gestione dei servizi da parte dell'operatore economico derivante dalle operazioni di cui al comma 5 è subordinata all'avvenuta applicazione dell'articolo 2112 del codice civile con riferimento al passaggio dei lavoratori all'operatore economico medesimo, ferme restando le possibilità di deroga previste dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria per il 1990).