Legge regionale 15 aprile 2016 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Art. 12

(Funzioni della Regione)

(1)

1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 2 la Regione esercita funzioni di verifica e di controllo sull'attività dell'AUSIR di cui al presente articolo e agli articoli 13 e 14 e, qualora accerti gravi irregolarità e inadempienze, esercita i poteri sostitutivi a essa attribuiti dal decreto legislativo 152/2006 provvedendo agli interventi necessari.

(2)

2. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate in conformità agli strumenti di pianificazione regionale di settore previsti dal decreto legislativo 152/2006.

3. In particolare, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la Regione provvede:

a) alla formulazione di indirizzi e linee guida vincolanti per l'organizzazione, la gestione e il controllo sull'attuazione degli interventi infrastrutturali, secondo le finalità di cui alla presente legge e in coerenza con le previsioni del Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti urbani;

b) alla definizione delle modalità di trasmissione e conferimento delle informazioni e dei dati di natura gestionale, infrastrutturale e tecnico-economica;

c) alla valutazione in ordine alla coerenza dei Piani d'ambito con la pianificazione regionale di settore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

4. Sia con riferimento al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che con riferimento al servizio idrico integrato, al fine di garantire l'esercizio di quanto previsto agli articoli 121 e 199 del decreto legislativo 152/2006, la Regione può provvedere:

a) all'individuazione, in coerenza con le previsioni del Piano di tutela delle acque e del Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti urbani, degli interventi di interesse regionale tra quelli già previsti nel Piano d'ambito con l'indicazione delle fonti di finanziamento, anche europee, per la realizzazione di tali interventi, al fine di ottenere effetti calmieranti sulla tariffa del servizio;

b) alla costituzione di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo.

5. L'attività di cui al comma 4, lettera b), la cui attuazione è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale, sarà delineata dagli orientamenti emanati dalla cabina di regia di cui all'articolo 23, comma 3.

6. La Regione promuove azioni volte a garantire sostegno finanziario per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4, lettera a), assicurando priorità:

a) agli interventi necessari al rispetto degli adempimenti europei e all'adeguamento infrastrutturale finalizzato alla risoluzione delle procedure d'infrazione comunitaria;

b) agli interventi finalizzati alla realizzazione di impianti e infrastrutture del servizio idrico integrato, già previsti dai Piani d'ambito, a servizio degli utenti residenti nelle zone montane classificate B e C dalla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico).

b bis) alle attività di ricerca in materia di gestione efficiente del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dell'utilizzo sostenibile delle risorse e di efficientamento dei sistemi di gestione degli impianti.

(3)

7. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), non utilizzate, sono destinate preliminarmente all'attuazione degli interventi di cui al comma 6. I criteri e le modalità di distribuzione delle risorse sono definiti con apposito regolamento della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre 2016.

8. L'AUSIR trasmette alla Regione tutti i dati richiesti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 9, L. R. 25/2016

Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.

Lettera b bis) del comma 6 aggiunta da art. 15, comma 2, L. R. 6/2019