Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Art. 8
 (Assemblee locali)
1. Le Assemblee locali dell'AUSIR sono organi permanenti e svolgono le funzioni di cui al presente articolo con riferimento al territorio in cui insistono.
2. Le Assemblee locali sono costituite dai Sindaci o dagli amministratori locali loro delegati dei Comuni così come individuati nell'Allegato A.
3. La composizione delle Assemblee locali può essere modificata mediante modifica dell'Allegato A con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, in conformità alle delibere di individuazione degli ambiti di affidamento dei servizi di cui all'articolo 6, comma 7, lettera j), e può prevedere composizioni differenziate per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
4. Le Assemblee locali provvedono all'elezione dei loro Presidenti designati tra i Sindaci del loro territorio di riferimento. I Presidenti delle Assemblee locali hanno il compito di convocare le sedute e assicurare il regolare svolgimento dei lavori.
6. I Comuni possono costituire fra di loro Zone territoriali omogenee (di seguito ZTO), corrispondenti alle perimetrazioni previste dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4 della legge regionale 26/2014. I Sindaci dei Comuni costituenti ZTO si riuniscono in assemblea per nominare tra di loro il rappresentante della Zona nell'Assemblea locale, il quale partecipa all'Assemblea locale con una quota di partecipazione che corrisponde alla somma delle quote dei Comuni compresi nella ZTO.
8. Le Assemblee locali esprimono i pareri di cui al comma 7 entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Assemblea regionale d'ambito. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende positivo.
9. Le sedute dell'Assemblea locale sono valide con la presenza di un numero di Sindaci che rappresenta la maggioranza delle quote di partecipazione e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza delle quote dei Sindaci presenti.
10. Nel caso in cui il parere vincolante dell'Assemblea locale sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, esso deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della richiesta di parere e deve indicare le modifiche da apportare al provvedimento ai fini del rilascio di un parere favorevole. L'Assemblea regionale d'ambito è tenuta a uniformarsi al parere vincolante espresso dalle Assemblee locali.
11. Nel caso in cui il parere consultivo dell'Assemblea locale sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, l'Assemblea regionale d'ambito, se intende approvare il provvedimento o se non intende accogliere le modifiche, approva l'atto con maggioranza degli aventi diritto e motiva lo scostamento dal parere acquisito.
12. Nell'ipotesi di ingiustificata inerzia da parte delle Assemblee locali, l'Assemblea regionale, previa diffida, si sostituisce a esse nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 7.
Note:
1 Comma 12 bis aggiunto da art. 92, comma 1, L. R. 13/2020
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 4, comma 9, lettera d), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.