Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Art. 6 bis
2. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:
a) formula proposte nelle materie di competenza dell'Assemblea regionale d'ambito, di cui all'articolo 6, comma 7, lettere a), b), c), d), e), f), e o), e formula pareri all'Assemblea regionale d'ambito e alle Assemblee locali;
b) esprime parere sullo schema del bilancio di previsione;
c) esprime parere sullo schema del bilancio di esercizio;
d) approva i regolamenti interni;
e) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
f) esprime parere sulle spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi;
g) approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano d'ambito di cui all'articolo 14 predisposta dal Direttore generale;
h) promuove attività culturali e iniziative educative volte alla corretta gestione dei rifiuti urbani, alla diffusione e all'incremento della raccolta differenziata e all'uso responsabile dell'acqua, nonché alla promozione di attività di ricerca in materia di gestione efficiente del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dell'utilizzo sostenibile delle risorse e di efficientamento dei sistemi di gestione degli impianti;
i) esprime parere sul Piano operativo per la crisi idropotabile di cui all'articolo 15 per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea regionale d'ambito;
j) individua la perimetrazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 152/2006, nonché provvede alla determinazione del carico generato da ciascun agglomerato in termini di abitanti equivalenti suddivisi in residenti, fluttuanti e industriali per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea regionale d'ambito;
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 91, comma 1, L. R. 13/2020
3 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 9, lettera c), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.