Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Art. 6
 (Assemblea regionale d'ambito)
5. Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'Assessore regionale all'ambiente e il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente.
7. L'Assemblea regionale d'ambito svolge le funzioni di cui all'articolo 4, comma 5, con riferimento all'intero Ambito territoriale ottimale e provvede, in particolare, per entrambi i servizi:
a) alla definizione dell'organizzazione di ciascun servizio, nonché alla scelta delle relative forme di affidamento nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore e previa acquisizione del parere vincolante delle Assemblee locali interessate;
b) all'approvazione e all'aggiornamento, acquisito il parere consultivo delle Assemblee locali interessate, del Piano d'ambito comprensivo della ricognizione delle infrastrutture, del programma degli interventi, del modello gestionale e organizzativo e del piano economico-finanziario;
c) all'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 16 e nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore;
d) all'approvazione della convenzione di servizio e del relativo disciplinare, nel rispetto delle convenzioni tipo adottate, per il servizio idrico integrato, dall'Autorità nazionale di regolazione del settore e, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dalla Regione;
e) alla predisposizione, previo parere del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti, degli schemi di riferimento della Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e della Carta del servizio idrico integrato, nonché all'espressione di un preventivo parere su ogni proposta di aggiornamento delle Carte dei servizi ai sensi dell'articolo 19, comma 3;
f) alla predisposizione e determinazione della tariffa di base del servizio idrico integrato, nell'osservanza del metodo tariffario e delle procedure di approvazione previste dalla normativa nazionale di settore;
g) alle attività di monitoraggio e di controllo sull'erogazione dei servizi, aventi a oggetto la verifica della realizzazione degli investimenti previsti dal piano finanziario, nonché del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati nel contratto di servizio e del rispetto dei diritti dell'utenza;
h) all'approvazione della dotazione organica dell'AUSIR ai sensi dell'articolo 26, comma 4;
h bis) all'approvazione delle convenzioni con gli istituti universitari della Regione aventi a oggetto attività di ricerca e di studio su politiche tariffarie e sull'applicazione dei metodi tariffari approvati dall'ARERA per la determinazione della tariffa e dei corrispettivi di entrambi i servizi;
i) alla gestione dei rapporti con le Autorità nazionali di regolazione del settore;
j) all'individuazione, previa acquisizione del parere vincolante delle Assemblee locali interessate, degli ambiti di affidamento dei servizi di dimensione almeno provinciale;
k)   ( ABROGATA )
l)   ( ABROGATA )
m) all'approvazione del Piano operativo per la crisi idropotabile di cui all'articolo 15;
n) all'approvazione della perimetrazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 152/2006, nonché alla determinazione del carico generato da ciascun agglomerato in termini di abitanti equivalenti suddivisi in residenti, fluttuanti e industriali;
8. La convocazione delle sedute dell'Assemblea e i relativi ordini del giorno sono pubblicati nel sito istituzionale dell'AUSIR.
9. I provvedimenti assunti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 7 sono pubblicati nel sito istituzionale dell'AUSIR ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 3/2017
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 19/2017
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 19/2017
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 19/2017
5 Lettera o bis) del comma 7 aggiunta da art. 35, comma 2, L. R. 34/2017
6 Lettera o ter) del comma 7 aggiunta da art. 35, comma 2, L. R. 34/2017
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
8 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
9 Comma 6 sostituito da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
10 Lettera k) del comma 7 abrogata da art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
11 Lettera l) del comma 7 abrogata da art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
12 Lettera m) del comma 7 sostituita da art. 3, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
13 Lettera n) del comma 7 sostituita da art. 3, comma 1, lettera d), numero 3), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
14 Lettera o ter) del comma 7 sostituita da art. 3, comma 1, lettera d), numero 4), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
15 Lettera h bis) del comma 7 aggiunta da art. 15, comma 1, L. R. 6/2019
16 Parole sostituite al comma 4 da art. 90, comma 1, L. R. 13/2020
17 Comma 1 sostituito da art. 132, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
18 Comma 2 sostituito da art. 132, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
19 Parole sostituite al comma 3 da art. 132, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
20 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
21 Comma 6 bis aggiunto da art. 4, comma 9, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
22 Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 12, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.