Art. 5
(Organi dell'Autoritā unica per i servizi idrici e i rifiuti)
1.
Sono organi dell'AUSIR:
a) l'Assemblea regionale d'ambito;
a bis) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) le Assemblee locali;
d) il Revisore dei conti;
e) il Direttore generale.
2. Le modalitā di nomina e revoca degli organi dell'AUSIR sono stabilite dallo Statuto. L'incarico di Presidente, di Direttore generale, di Revisore dei conti, di componente dell'Assemblea regionale d'ambito, di componente delle Assemblee locali, di componente del Consiglio di amministrazione, č incompatibile con il ruolo di Presidente o amministratore di soggetti gestori del servizio idrico integrato o del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Trovano, inoltre, applicazione le altre incompatibilitā previste dalla normativa vigente.
Note:
1 Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
2 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.