Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Art. 3
 (Individuazione dell'Ambito territoriale ottimale)
1. Sulla base dei principi di sussidiarietą, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, l'intero territorio regionale costituisce l'Ambito territoriale ottimale in conformitą agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 152/2006.
2. Con esclusivo riferimento al servizio idrico integrato, i Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che alla data di entrata in vigore della presente legge sono compresi nell'Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36- Disposizioni in materia di risorse idriche), sono inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2017. Entro tale data la Regione, su richiesta dei Comuni interessati, include nell'Ambito territoriale ottimale regionale anche i Comuni limitrofi della Regione Veneto, appartenenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Ambito territoriale ottimale interregionale. Le richieste vengono accolte previa intesa con la Regione Veneto.
Note:
1 La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo entra in vigore il 1/1/2017, come disposto dall'art. 25, c. 1, L.R. 5/2016.