Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Art. 27
 (Poteri sostitutivi)
1. La Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito il soggetto inadempiente, nomina un Commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), definendone i compiti, il trattamento e la durata dell'incarico, che svolge, in via sostitutiva, le funzioni di cui all'articolo 4, comma 5, in caso di inutile decorso dei termini fissati dalla normativa nazionale in materia di approvazione dei Piani d'ambito e di avvio delle procedure di affidamento di ciascun servizio, nonché quelli indicati dall'articolo 24, comma 2.
2. Le funzioni del Commissario ad acta cessano decorsi trenta giorni dal compimento degli atti in via sostitutiva. Gli oneri conseguenti all'assunzione dei provvedimenti sostitutivi di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio del soggetto inadempiente.
3. Ai sensi dell'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche qualora l'AUSIR non intervenga o ritardi nell'intervenire in caso di inadempimento da parte del gestore agli obblighi derivanti dalla legge o dalla convenzione, che compromettano la risorsa o l'ambiente o non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 19/2017