Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Art. 26
 (Trasferimento di personale all'AUSIR)
3. L'AUSIR applica al personale trasferito, con contratto di tipo subordinato di categoria non dirigenziale, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso gli enti di provenienza, fino alla loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e termini per la loro omogeneizzazione.
4. Entro sei mesi dal trasferimento del personale l'Assemblea regionale d'ambito determina, su proposta del Direttore generale, la dotazione organica del personale nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia ed economicità e avendo a riferimento l'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle funzioni affidate.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 24/2016
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 1, lettera e), L. R. 24/2016