Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Art. 25
 (Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, entrano in vigore alla data indicata dall'articolo 23, comma 1.
4. Entro centottanta giorni dalla sua attivazione, l'AUSIR avvia la procedura di redazione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e ne definisce, in accordo con la Regione, il cronoprogramma. Successivamente la Regione fissa tramite suo decreto i termini per l'approvazione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
5. In deroga transitoria rispetto a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 7, lettera b), al fine di favorire l'attuazione delle procedure di approvazione, nei ventiquattro mesi successivi all'attivazione dell'AUSIR, gli eventuali aggiornamenti ai Piani d'ambito relativi al servizio idrico integrato ottengono il parere vincolante delle Assemblee locali interessate.
5 bis. Nelle more della predisposizione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti ai sensi dell'articolo 1, comma 527, lettera f), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), i costi di funzionamento dell'AUSIR derivanti dall'esercizio delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono posti a carico dei soggetti gestori del servizio medesimo e ripartiti proporzionalmente fra gli stessi in base al numero di utenze servite.
5 ter. In caso di instaurazione di giudizio civile, penale o amministrativo di qualsiasi tipo a carico degli amministratori e del personale delle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato, istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), e successivamente soppresse ai sensi di quanto disposto dall'articolo 28, comma 1, lettera h), per attività svolte nell'esercizio delle funzioni d'istituto anteriormente alla chiusura delle rispettive procedure di liquidazione, l'AUSIR è autorizzata a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, previo parere di congruità da parte dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente, a condizione che il giudizio o una sua fase si concluda con un provvedimento che non preveda espressamente la loro responsabilità. Sono esclusi i casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con una sentenza o un decreto di condanna o una pronuncia equiparata, nonché qualora il procedimento sia stato definito con il patteggiamento della pena. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia).
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 4, comma 2, lettera a), L. R. 44/2017
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 2, lettera b), L. R. 44/2017
3 Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 6, L. R. 12/2018
4 Comma 5 ter aggiunto da art. 4, comma 7, L. R. 13/2022