Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Art. 22
 (Disposizioni specifiche per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)
1. Le aliquote delle prestazioni patrimoniali che le persone fisiche e giuridiche sono tenute a versare in relazione all'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono definite, per il territorio di competenza, da ciascun Comune della Regione nel rispetto della normativa nazionale di settore, tenuto conto del metodo della tariffa puntuale e a copertura degli oneri derivanti dal piano economico-finanziario approvato dall'AUSIR ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b).
2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il gestore del servizio di raccolta può essere diverso da quello degli impianti di trattamento dei rifiuti, che sono comunque inclusi nella pianificazione regionale di settore. L'AUSIR individua dette fattispecie, regola i flussi verso tali impianti, stipula il relativo contratto di servizio e definisce il costo del trattamento da imputare a tariffa tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti.