Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Art. 20
 (Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti)
2. Il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti svolge le seguenti funzioni:
a) coopera con l'AUSIR e la Regione nello svolgimento delle proprie attività;
b) cura gli interessi degli utenti con particolare riferimento e attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali e isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio;
c) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore;
d) fornisce informazioni agli utenti, provvede alla loro formazione e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi, anche attraverso progetti concordati con l'AUSIR e/o con i gestori;
e) partecipa, con delegati, alle commissioni di conciliazione istituite con i gestori;
f) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;
g) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
h) segnala all'AUSIR la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;
i) trasmette all'AUSIR e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio;
j) esprime un parere sugli schemi di riferimento della Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e della Carta del servizio idrico integrato e su ogni proposta di aggiornamento delle Carte dei servizi;
k) consulta periodicamente le associazioni dei consumatori e raccoglie le segnalazioni dei singoli cittadini;
l) promuove un sistema di monitoraggio permanente e istituisce una sessione annuale di verifica e dibattito tra tutti i soggetti interessati.
3. Il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti, con voto favorevole a maggioranza dei presenti, esprime il parere di cui al comma 2, lettera j), eventualmente condizionato all'accoglimento di modifiche o integrazioni, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Assemblea regionale d'ambito. Decorso infruttuosamente tale termine il parere si intende favorevole. Nel caso in cui il parere del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, l'Assemblea regionale d'ambito, se intende approvare il provvedimento o se non intende accogliere le modifiche, approva l'atto con maggioranza degli aventi diritto e motiva lo scostamento dal parere acquisito.
4. Le attività del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti di cui al comma 2 sono pubblicate nel sito istituzionale dell'AUSIR.
5. L'AUSIR mette a disposizione del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti una segreteria tecnica composta da un referente in materia di servizio idrico integrato e uno in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 3, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.