Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Art. 2
 (Principi)
1. In materia di risorse idriche la Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dalla presente legge in conformità alle disposizioni approvate dall'Autorità nazionale di regolazione del settore in particolare osservando il rispetto dei principi contenuti nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, del principio di precauzione e dei seguenti principi:
a) riconoscimento dell'acqua come bene comune e naturale e dell'accesso all'acqua come diritto umano universale, essenziale al pieno sviluppo della personalità umana e al godimento della vita;
b) riconoscimento dell'inalienabilità degli acquedotti e delle infrastrutture pubbliche ricomprese nel servizio idrico integrato regionale;
c) tutela e proprietà pubblica del patrimonio idrico, dell'ambiente naturale e dell'ecosistema;
d) rispetto della disciplina degli usi delle acque secondo criteri di solidarietà, nonché della loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici;
e) pubblicità, indisponibilità e inalienabilità di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo;
f) tutela della qualità della vita dell'uomo nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale, salvaguardando le aspettative delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.