Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Art. 13
 (Piani d'ambito per la gestione integrata dei servizi)
4. La ricognizione degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 3, lettera a), ne individua lo stato di consistenza e di funzionamento.
5. Il programma degli interventi di cui al comma 3, lettera b), commisurato all'intero periodo di gestione, indica gli interventi di nuova costruzione, di manutenzione straordinaria, nonché di adeguamento degli impianti da realizzare e i relativi tempi di attuazione, necessari al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio.
6. Il modello gestionale e organizzativo di cui al comma 3, lettera c), definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
7. Il piano economico-finanziario di cui al comma 3, lettera d), articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto ed è integrato dalla previsione dei proventi da tariffa per il periodo di affidamento. Il piano garantisce il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, di efficienza e di economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
8. Fino all'approvazione del Piano d'ambito per il servizio idrico integrato, continuano a trovare applicazione le previsioni dei Piani d'ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Piano d'ambito per il servizio idrico integrato fa, comunque, salve le previsioni dei piani d'ambito vigenti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano ottenuto il finanziamento del programma degli interventi da parte di istituti bancari.
9. Ai sensi dell'articolo 158 bis del decreto legislativo 152/2006 i progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nel Piano d'ambito per il servizio idrico integrato sono approvati dall'AUSIR che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi. Tale approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.
10. L'AUSIR costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5 e può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di servizio di cui all'articolo 17.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 2, L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.