Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Art. 12
5. L'attività di cui al comma 4, lettera b), la cui attuazione è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale, sarà delineata dagli orientamenti emanati dalla cabina di regia di cui all'articolo 23, comma 3.
7. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), non utilizzate, sono destinate preliminarmente all'attuazione degli interventi di cui al comma 6. I criteri e le modalità di distribuzione delle risorse sono definiti con apposito regolamento della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre 2016.
8. L'AUSIR trasmette alla Regione tutti i dati richiesti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 9, L. R. 25/2016
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
3 Lettera b bis) del comma 6 aggiunta da art. 15, comma 2, L. R. 6/2019