Art. 11
1. Al Presidente di cui all'articolo 7 spetta una indennità di funzione mensile stabilita dallo Statuto, nella misura non superiore a quella spettante al Sindaco del Comune capoluogo di Regione, nonché il rimborso delle spese di trasferta. L'indennità di funzione non è cumulabile con quella di Sindaco.
2. Ai componenti del Consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 6 bis, spetta un gettone di presenza fissato dallo Statuto, nonché il rimborso delle spese di trasferta.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
2 Articolo sostituito da art. 4, comma 9, lettera e), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.