Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Art. 1
 (Oggetto e finalitą)
1. La presente legge in attuazione delle disposizioni nazionali ed europee detta le norme in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Con la presente legge si attuano le disposizioni di cui all'articolo 4, primo comma, punti 1 bis) e 9), e di cui all'articolo 5, primo comma, punti 7) e 14), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), rispettivamente in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, di acquedotti di interesse locale e regionale, di disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale e assunzione di tali servizi e utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni.
3. In un'ottica di riduzione della spesa pubblica, secondo i criteri di efficienza, di efficacia e di economicitą, con la presente legge la Regione dą attuazione all'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), e all'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La presente legge si pone l'obiettivo ulteriore di attuare il principio dell'unicitą della gestione di cui all'articolo 149 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e della gestione integrata dei rifiuti urbani nell'Ambito territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 200 del decreto legislativo 152/2006.